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Tribunale di Bologna > Licenziamento motivo illecito
Data: 17/03/2003
Giudice: Tarozzi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 883/02
Parti: Rahimi / Piccolo Ranch
RIVENDICAZIONE DI DIRITTI SINDACALI E ISCRIZIONE ALLA CGIL – LICENZIAMENTO – NULLITA’ DELLO STESSO PER MOTIVO ILLECITO: SUSSISTENZA – APPICABILITA’ DELL’ART. 18.


Un lavoratore che aveva prestato la propria attività per una società con sede a Latina presso un cantiere di Bologna ove lavoravano oltre 20 operai si iscriveva al sindacato FILT-CGIL richedendo allo stesso di verificare la regolarità delle buste paga. Questo, riscontrando diverse irregolarità, richiedeva senza esito un incontro con il datore di lavoro, raccoglieva l’adesione al sindacato di alcuni dipendenti e nominava un delegato di RSA. Il giorno stesso della data del fallito incontro il ricorrente ed alcuni suoi colleghi iscritti al sindacato venivano licenziati oralmente dal capo magazziniere e dal responsabile del magazzino, licenziamento che veniva confermato con una successiva lettera che testualmente dichiarava: “a partire dal 26.4.2002 lei non è da considerarsi più alle nostre dipendenze. Tanto era dovuto”. Vano risultava ogni tentativo del sindacato di mettersi in contatto con la società, che non riceveva più le raccomandate mentre i telefoni del cantiere di Bologna risultavano staccati. Dalla visura camerale risultava che la società non aveva dipendenti, quando nel cantiere di cui è causa ne lavoravano almeno venti. Impugnato il licenziamento, il Giudice del lavoro di Bologna ne accertava la natura ritorsiva, “desumibile dal breve lasso di tempo intercorso tra l’iscrizione del lavoratore al sindacato FILT-CGIL avvenuta in data 4.4.2002 ed il licenziamento orale avvenuto il 29.4.2002, dalla contemporaneità di questo con la richiesta formulata, in pari data, dal sindacato di un incontro con i titolari della società, dalla circostanza che solo i lavoratori iscrittisi al sindacato, e tra questi il ricorrente e l’operaio eletto delegato RSA, sono stati licenziati, dalla mancanza di motivazioni, più volte richieste al datore di lavoro, del provvedimento adottato”. Il giudice faceva conseguire dalla nullità del licenziamento le conseguenze di cui all’art. 18 legge n. 300/70 a prescindere dal numero dei dipendenti, secondo quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 108/90 in tema di licenziamento discriminatorio